1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 23 dicembre 2005, n. 267, sono introdotte, per l'anno finanziario 2006, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2005, n. 267, è sostituito dal seguente:
«3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 66.500 milioni di euro».
2. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2005, n. 267, le parole: «900 milioni di euro» e le parole: «600 milioni di euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.070 milioni di euro» e dalle seguenti: «430 milioni di euro».
1. Le modifiche alle unità previsionali di base individuate per il 2006 nell'allegato 1 alla legge 23 dicembre 2005, n. 267, sono riportate nell'allegato 1 alla presente legge.